Controllo del gas
Industria e Domestico (I+D)
Basi legali
I gestori di impianti a gas liquido nei settori industriale, commerciale, aziendale e privato sono obbligati per legge a effettuare un controllo di Tecnica Professionale e Domestica
- prima della prima messa in servizio,
- dopo ogni intervento di manutenzione,
- in seguito a una modifica o un’alterazione dell’impianto,
- almeno ogni sei anni
Questo obbligo si applica anche agli impianti con rampe o batterie di bombole. Il controllo è prescritto dalle direttive EKAS (6517) e dall’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 32c cpv. 4 VUV). In base all‘art. 32c cpv. 5 VUV, l’autorizzazione per effettuare questi controlli è riservata esclusivamente a persone accreditate.
Non rientrano in questa direttiva gli impianti a gas liquido con una quantità inferiore a 0,5 kg,g li impianti in cui il gas liquido viene utilizzato come refrigerante (ad esempio nei frigoriferi o nelle pompe di calore) e la cui quantità di riempimento non supera 1,5 kg.
I controlli sui serbatoi fissi di gas liquido sono soggetti ai requisiti dell’Ordinanza sugli apparecchi a pressione e dell’Ordinanza sull’uso degli apparecchi a pressione.